Questo servizio utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di utilizzo.

Cliccando su Approvo, acconsenti all'uso dei cookie.

Statuto

Art. 1 – Denominazione, sede e durata della Fondazione

È costituita – ai sensi degli artt. 14 e segg. C.c. e per gli effetti di cui al D.P.R. 1° febbraio 2000 n. 361 – la “Fondazione Enzo Hruby”. Essa potrà far uso (sia unitamente che disgiuntamente) anche della denominazione (con o senza interpunzione) “EHF” ovvero “Enzo Hruby Foundation”. La Fondazione ha sede in Milano, via Triboniano n. 25; delegazioni ed uffici potranno essere istituiti altrove, in Italia e all’estero. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2 – Scopo

La Fondazione, che non ha finalità lucrative e persegue obiettivi connotati da valenza sociale e meritevoli di pubblico apprezzamento, ha per scopo essenziale:

Art. 3 – Attività strumentali

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione potrà – nel rispetto della normativa in materia – porre in essere i fatti, gli atti negoziali, i contratti tutti (mobiliari, immobiliari, etc..) funzionali o comunque correlati, in via diretta o mediata al proprio scopo.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

Art. 5 – Fondo di gestione

Per l’espletamento dei suoi compiti la Fondazione ha, di norma, la disponibilità:

Art. 6 – Organi della Fondazione

Sono organi essenziali della Fondazione:

Organi eventuali della Fondazione possono essere:

Art. 7 – Nomina, durata e poteri del Presidente della Fondazione

Il Presidente – ad eccezione del primo, nominato nell’atto costitutivo della Fondazione – è nominato dal Collego di nomina. Nell’ipotesi in cui si verifichi – per qualsivoglia ragione – la cessazione dalla carica del Presidente, il Collegio di nomina provvederà alla sua sostituzione entro i successivi sessanta giorni; il Presidente così nominato avrà durata pari a quella del Consiglio di amministrazione già in attività.
Il Presidente – la cui carica dura per cinque esercizi e può essere rinnovata – ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, convoca il Consiglio di amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno e presiedendone le adunanze, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e verifica l’osservanza dello statuto.
In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero dal Consigliere più anziano in carica.

Art. 8 – Composizione, nomina, durata e poteri del Consiglio di amministrazione; sue riunioni e deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri.
I componenti – ad eccezione dei primi, nominati nell’atto costitutivo della Fondazione – sono nominati dal Collegio di nomina e restano in carica cinque esercizi, potendo comunque essere riconfermati alla scadenza del mandato; ciascun Consigliere può essere in ogni momento revocato, anche senza motivazione, a seguito di decisione assunta all’unanimità dal Comitato di nomina.
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, definisce le linee strategiche dell’attività della Fondazione, individuando i settori di intervento e sviluppo e compie gli atti opportuni per il concretamente delle finalità della Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione è convocato – presso la sede della Fondazione ovvero in altro luogo in Italia od in Europa – dal Presidente almeno due volte l’anno nonché quando ne facciano richiesta due dei suoi membri ovvero il Revisore Contabile; la convocazione – contenente il luogo e l’ora della riunione, nonché l’indicazione dell’ordine del giorno, con gli argomenti da trattare – è fatta per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di quarantotto ore.
Le riunioni – che possono tenersi, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza – si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente; di esse è redatto verbale.
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza, direttamente o per delega, della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente. Le delibere concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione devono essere assunte dal Consiglio di amministrazione all’unanimità.

Art. 9 – Nomina, durata e poteri del Revisore Contabile

Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore Contabile.
Il Revisore Contabile – ad eccezione del primo, nominato nell’atto costitutivo della Fondazione – è nominato dal Collegio di nomina tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Il Revisore Contabile – che resta in carica tra esercizi e può essere riconfermato – esercita le proprie funzioni conformemente alle vigenti norme del codice civile accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario e redigendo apposite relazioni.

Art. 10 – Composizione, nomina e poteri del Collegio di nomina; sue riunioni e deliberazioni

Il Collegio di nomina è composto da sette a dieci membri: i Fondatori nonché eventuali altri membri, cooptabili dallo stesso Collegio con deliberazione unanime.
I membri del Collegio di nomina – così come il suo primo Presidente, nominato nell’atto costitutivo della Fondazione – restano in carica a tempo indeterminato.
Successivamente (e così, ad eccezione del primo) il Presidente del Collegio di nomina è nominato dal Collegio stesso, resta in carica per cinque esercizi e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
Al Collegio di nomina compete la nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di amministrazione nonché del Revisore Contabile della Fondazione.
Per quanto concerne le riunioni e le deliberazioni del Collegio di nomina valgono le previsioni dettate per il Consiglio di amministrazione.
La veste di membro o Presidente del Collegio di nomina è compatibile ed eventualmente cumulabile con quello di membro o Presidente o Vice Presidente o Segretario del consiglio di amministrazione o Revisore Contabile della Fondazione.

Art. 11 – Vice Presidente

Il Vice Presidente può essere nominato dal Collegio di nomina, tra i soggetti che compongono il Consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il Vice Presidente – la cui carica dura sino al termine del mondato di consigliere – sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione, ove ne venga ravvisata l’opportunità.
Il Segretario – che assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione – ne redige i processi verbali e collabora con il Presidente per l’attuazione delle delibere assunte da detto organo.

Art. 13 – Comitati

Il Consiglio di amministrazione può, ove ritenuto opportuno, costruire uno o più Comitati – con compiti di consulenza, di cooperazione e di organizzazione – determinandone attribuzioni e durata.
Ciascun Comitato è composto da soggetti particolarmente esperti nonché dotati di professionalità specialistiche e riconosciuto valore nelle materie e nei settori in cui opera la Fondazione.
Per quanto concerne le riunioni e le deliberazioni dei Comitati trovano applicazione – se compatibili – le norme dettate per il consiglio di amministrazione.

Art. 14 – Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche della Fondazione vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai membri dei diversi organi della fondazione spetta – previa documentata richiesta scritta – il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni direttamente connesse alla carica ricoperta.

Art. 15 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale ultimo termine, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo; entro il 30 aprile di ogni anno viene approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, ferma restandola facoltà – qualora particolari esigenze lo richiedano – di differirne l’approvazione al 30 giugno di ciascun anno. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi stabiliti dagli artt. 2423 bis e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 16 – Estinzione della fondazione

Al verificarsi di taluna delle ipotesi di cui all’art. 27 del codice civile, la Fondazione sarà dichiarata estinta e si procederà alla sua liquidazione.
In tal caso: il Consiglio di amministrazione nominerà un Liquidatore, da scegliersi tra una terna di soggetti indicati dal collegio di nomina e il patrimonio della Fondazione sarà devoluto – sulla base di quanto verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione – ad uno o più enti che perseguano scopi uguali od analoghi a quelli della Fondazione ovvero finalità di pubblica utilità.

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi italiane vigenti in materia.